La Compagnia di Assicurazioni del Sistema del Credito Cooperativo
Reclami, Ricorsi e Controversie
Reclamo alla Compagnia
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I reclami possono essere presentati sia dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, interessate dal rapporto contrattuale (contraenti, aderenti, assicurati, danneggiati, beneficiari), sia dalle associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi ai consumatori.
I reclami che riguardano il comportamento dell’intermediario o la violazione da parte di quest’ultimo di norme cui è soggetto devono essere presentati all’intermediario stesso. I recapiti e le modalità sono riportate nella documentazione informativa precontrattuale prevista dalle norme vigenti e consegnata dall’intermediario prima della sottoscrizione. In ogni caso è sempre possibile ottenere tali informazioni direttamente dall’intermediario consultando il suo sito internet.
I reclami che riguardano il comportamento di BCC Vita S.p.A. o la violazione da parte delle stesse di norme cui è soggetta, devono essere presentati alla Compagnia.
Puoi inoltre inviare la tua segnalazione in forma scritta, con la descrizione dei fatti, il numero di polizza o di sinistro interessato e ogni riferimento utile a identificare il contraente/assicurato (codice fiscale, nome, cognome, recapiti, …) a uno dei sottostanti recapiti:
Servizio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3 – 20124 Milano
La funzione Reclami è incaricata della gestione dei reclami. La normativa di riferimento concede 45 giorni entro i quali fornire una risposta al reclamo, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
Sarà tuttavia nostra cura provvedere a fornirti una risposta il prima possibile. Qualora non fossi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini previsti, potrai rivolgerti all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) – Servizio Tutela del Consumatore – via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, compilando il presente modulo e allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
breve descrizione del motivo di lamentela
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione (o all’intermediario) e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito IVASS.
Reclami relativi a Forme pensionistiche complementari (PIP e Fondi pensione aperti)
Qualora la Compagnia non ti abbia fornito una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta oppure se ritieni la risposta fornita non soddisfacente, è possibile scrivere alla COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma. Troverai più dettagliate informazioni sulle modalità di invio nel sito COVIP.
Reclami per questioni attinenti alla corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti di investimento assicurativi Allo stesso modo, per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti di investimento assicurativi, qualora non ti ritenessi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini di legge potrai rivolgerti alla CONSOB tramite email, Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, (sito CONSOB), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. “ Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito CONSOB.”
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità ti ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Ricorso all'Arbitro Assicurativo
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Nel caso di controversie derivanti da una polizza potrai presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, previsto come condizione di procedibilità (DM 6/11/2024 n. 215) in alternativa al procedimento di Mediazione.
La domanda deve riguardare l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà concernenti le prestazioni e i servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento da parte del Distributore.
Il ricorso inoltre:
può avere ad oggetto vertenze esclusivamente documentali;
può riguardare anche la corresponsione di una somma di denaro, con precisi limiti di valore:
Contratti Rami Vita
€ 300.000,00 per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso morte
€ 150.000,00 per le altre polizze vita
Contratti Rami Danni
€ 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato direttamente nei confronti della Compagnia
€ 25.000,00 euro negli altri casi
deve essere preceduto dalla presentazione, nei dodici mesi precedenti, di un reclamo alla Compagnia (riscontrato dalla stessa oppure non riscontrato nei termini previsti dalla normativa), sempre che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di tre anni prima della data di presentazione del reclamo.
Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie
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Mediazione Nel caso di controversie riguardanti un contratto di assicurazione potrai attivare, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il Procedimento di Mediazione, previsto dalla normativa come condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa (D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.) in alternativa all’Arbitro Assicurativo. La domanda di Mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza innanzi ad un Organismo di Mediazione iscritto in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
Servizio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3 – 20124 Milano
Negoziazione Assistita Hai la facoltà di attivare il procedimento della Negoziazione Assistita (D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, e s.m.i.), ovvero un accordo mediante il quale le parti, tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’Albo, convengono di cooperare in un buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia concernente diritti disponibili.
Servizio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3 – 20124 Milano
Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) Con riferimento ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ovvero i c.d. “prodotti d’investimento assicurativi” o “IBIP’s”), hai facoltà di sottoporre all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) le controversie (che implicano la richiesta di somme di denaro comunque non superiori a Euro 500.000) relative alla violazione, da parte dell’intermediario iscritto nella sez. D del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, nonché di consegna del documento contenente le informazioni chiave (Key Information Documenti – KID). Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Per maggiori dettagli anche in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro, si rinvia all’indirizzo https://www.acf.consob.it
Arbitrato Se previsto dalle condizioni della tua polizza danni, hai la facoltà di ricorrere all’Arbitrato qualora dovesse sorgere un dissenso circa la determinazione dell’ammontare del danno. Per maggiori informazioni si rinvia a quanto indicato nel Set Informativo.
Procedura FIN-NET Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito FIN-NET | European Commission (europa.eu) – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Reclamo all'Autorità di Vigilanza
IVASS, COVIP o CONSOB
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Reclamo all’IVASS
Possono essere presentati direttamente all’IVASS (via del Quirinale 21, 00187 Roma, tutela.consumatore@pec.ivass.it, fax 0642133206):
i reclami relativi alla mancata osservanza delle disposizioni del Codice delle assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi,
I reclami riguardanti il rapporto contrattuale già presentati alla Compagnia, laddove l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
indicazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve ed esaustiva descrizione dei motivi della lamentela;
copia del reclamo eventualmente già presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Possono essere presentati direttamente alla COVIP (Via in Arcione 71, 00187 Roma, protocollo@pec.covip.it, fax 0669506304), con riferimento ai prodotti previdenziali, gli esposti:
già presentati alla Compagnia/Fondo Pensione, laddove l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli aderenti: di norma sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti.
L’esposto inviato alla COVIP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
la chiara identificazione del fondo pensione interessato (denominazione, numero di iscrizione all’Albo dei fondi pensione);
nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del soggetto che trasmette l’esposto;
l’oggetto dell’esposto (chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela).
Con riferimento ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ovvero i c.d. “prodotti d’investimento assicurativi” o “IBIP’s”), possono essere presentati direttamente alla CONSOB, i reclami riguardanti la corretta redazione del KID (Key Information Document) o la distribuzione da parte degli intermediari iscritti nella sez. D del RUI (ad es. Banche).
Gli esposti possono essere trasmessi:
Via posta ordinaria agli indirizzi: – CONSOB – Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma – CONSOB – Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection, Via Broletto, 7 – 20121 Milano
Via posta elettronica certificata dai titolari di indirizzi PEC all’indirizzo: consob@pec.consob.it
Attraverso l’apposita procedura on-line disponibile sul sito www.consob.it
Via fax ai numeri: 068416703 – 06841770
L’esposto, che deve essere presentato a CONSOB in forma scritta, deve indicare almeno:
nome e cognome, indirizzo (anche e-mail) e numero di telefono dell’esponente per eventuali richieste di chiarimenti. La Consob valuta, comunque, anche gli esposti pervenuti in forma anonima, se utili a fini di vigilanza.
l’accaduto, il motivo del reclamo e il soggetto di cui si lamenta l’operato, in modo chiaro e conciso.